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Assicurazione Obbligatoria per Sportivi Dilettanti

Origine e allegati: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/20/10A15236/sg

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 3 novembre 2010
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. (10A15236)
(GU n.296 del 20-12-2010)
Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Soggetti assicurati

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega allo Sport

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante
«Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali»;
Visto l’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;
Visto in particolare il comma 2-bis dell’art. 51 della citata
legge, come sostituito dall’art. 6, comma 4 del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione
17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per
i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita’ tecniche per l’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche’ i termini, la
natura, l’entita’ delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19,
lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17
luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero per i beni e le attivita’ culturali dagli articoli 52,
comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia
di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, on. Rocco Crimi;
Visto l’art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n.
222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi (Sportass);
Considerato che l’attivita’ svolta dalle federazioni sportive
nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di
promozione sportiva in attuazione del presente decreto e’ finalizzata
alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali
dell’attivita’ sportiva ed assume quindi natura pubblicistica;
Sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate e gli enti di promozione sportiva;

Decreta:

Art. 1

Soggetti assicurati e soggetti obbligati
alla stipula dell’assicurazione obbligatoria

1. L’assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e’
stipulata nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e
gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la
qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati
«soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati
«soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell’assicurazione
obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell’interesse
dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che
svolgono attivita’ sportiva a titolo agonistico, non agonistico,
amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale
qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in
qualita’ di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le
analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche
sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento
tecnico;
d) per infortunio si intende l’evento improvviso che si
verifichi, indipendentemente dalla volonta’ dell’assicurato,
nell’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 1, del
presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidita’
permanente.
Art. 2

Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto,
i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio
assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.
Capo II

Ambito di applicazione

Art. 3

Ambito di applicazione
della tutela assicurativa

1. L’assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli
infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello
svolgimento delle attivita’ sportive, degli allenamenti e durante le
indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od
allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle
attivita’ proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita
nell’ambito dell’organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L’assicurazione opera a condizione che le attivita’ di cui al
comma 1 si svolgano secondo le modalita’, i tempi e nelle strutture o
nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole
organizzazioni.
3. L’assicurazione opera senza limiti di eta’ e per il mondo
intero, a condizione che le attivita’ di cui al comma 1 siano svolte
nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai
calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purche’ definiti in
data certa antecedente all’evento che ha generato l’infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento,
che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto
assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo
alla data di scadenza del tesseramento stesso.
Art. 4

Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del
presente decreto e’ necessario essere tesserati in data certa
antecedente all’infortunio.
Art. 5

Infortuni indennizzabili

1. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano
nell’infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che
producano la morte o l’invalidita’ permanente del soggetto assicurato
entro due anni dall’infortunio.
Art. 6

Condizioni per l’indennizzabilita’ dell’infortunio

1. L’indennizzo e’ corrisposto per le conseguenze dirette ed
esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni
fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L’influenza che
l’infortunio puo’ aver esercitato su tali condizioni, come pure il
pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte
dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non
indennizzabili.
2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici,
l’indennita’ per invalidita’ permanente e’ liquidata per le sole
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse
colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior
pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo
quanto previsto per gli atleti disabili dall’art. 17.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni
che determinano la morte del soggetto assicurato, purche’ avvenuti in
occasione di una manifestazione sportiva – indetta dalla Federazione
Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Societa’ Sportiva previa
approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale
il soggetto assicurato risulti tesserato – iscritta nei calendari
ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo
svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa
e’ dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta
dell’infortunio.
Art. 7

Estensione della tutela assicurativa
per gli allenamenti

1. L’assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che
avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purche’ questi
siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati
dall’organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi
periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In
tal caso, ai fini dell’ammissione dell’infortunio al beneficio
assicurativo, la relativa denuncia e’ accompagnata da una
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo
per il quale il soggetto assicurato e’ tesserato, che attesta, sotto
la propria responsabilita’, la veridicita’ della dichiarazione resa.
Art. 8

Estensione della tutela assicurativa
per il rischio in itinere

1. L’assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con
qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale,
verso e dal luogo di svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 3,
comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in
conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che
regolano il trasferimento.
2. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso
in localita’ compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con
il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle
attivita’ oggetto del presente decreto ed in data e orario
compatibili con la necessita’ di pervenire in tempo utile presso tale
luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il
rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attivita’
stessa.
Art. 9

Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di
esclusione non in contrasto con le finalita’ del presente decreto,
l’assicurazione non opera:
a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e
psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
b) per l’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle
norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertata
in base alle normative vigenti;
c) per eventi determinati da un’azione costituente reato commessa
dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti
o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale
o dall’ordinamento sportivo.
Capo III

Prestazioni

Art. 10

Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto
consiste:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in
favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00
euro;
b) in caso di una invalidita’ permanente, nella erogazione, in
unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al
capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui
all’art. 11.
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni
integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del
presente articolo e dall’art. 13, nonche’ forme di assicurazione per
la responsabilita’ civile nei confronti di terzi per atleti,
dirigenti e tecnici.
Art. 11

Criteri per la determinazione dell’indennizzo

1. In caso di invalidita’ permanente, la prestazione assicurativa
consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura e’
determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in
allegato A) al presente decreto.
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli
infortuni che determinano una invalidita’ permanente in misura
inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime,
l’indennizzo e’ dovuto in misura pari alla somma delle percentuali
relative alle singole lesioni subite.
Art. 12

Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa e’ eseguita in favore degli eredi,
di seguito denominati beneficiari, quando l’infortunio determina la
morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale
l’infortunio e’ avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro due anni dall’infortunio ed a
causa dello stesso, l’eventuale indennizzo gia’ corrisposto per
l’invalidita’ permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e’
detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del
soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato
ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla
presentazione dell’istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti
che l’assicurato e’ vivo, l’assicuratore ha diritto alla restituzione
della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai
beneficiari.
Art. 13

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall’assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2 dell’art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti
e alle condizioni contrattualmente definiti:
a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il
capitale spettante ai figli minorenni conviventi e’ aumentato del
50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano
gia’ portatori di invalidita’ permanente pari o superiore al 50%;
b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il
quattordicesimo anno d’eta’ alla data dell’infortunio sono rimborsate
le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o
stomatologia ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito;
c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che
comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa
diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono
rimborsate le relative spese documentate;
d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento
involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con
pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi
ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato
sono rimborsate le relative spese documentate;
e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di
cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di
sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese
documentate;
f) qualora l’infortunio, a causa dell’entita’ delle lesioni,
determini l’impossibilita’ di frequentare lezioni per un periodo che,
a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita
dell’anno scolastico, al soggetto assicurato e’ corrisposto un
indennizzo incrementato del 20%.
Capo IV

Scelta dell’assicuratore
e pagamento del premio

Art. 14

Scelta dell’assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l’assicuratore attraverso una
procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita’
di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi
assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni
oggetto del contratto e delle peculiarita’ delle diverse discipline
sportive.
Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicita’ nelle
forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti.
2. La procedura di cui al comma 1 e’ svolta dalle federazioni
sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di
promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in materia di
concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta
salva, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della vigente
normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad
oggetto servizi e forniture.
3. Il CONI, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo
sull’attivita’ dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A
tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI
dell’espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.
Art. 15

Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati e’
condizione di efficacia del tesseramento.
2. In caso di infortunio dell’assicurato, l’assicuratore provvede
ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del
versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il
diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo
indennizzato.
Titolo II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI
DALL’ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I

Prevenzione degli infortuni

Art. 16

Attivita’ di informazione ed educazione

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato
italiano paralimpico, individua le linee guida per l’informazione e
l’educazione alla sicurezza nell’ambito sportivo e, avvalendosi anche
dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate
alla prevenzione degli infortuni derivanti dall’esercizio della
pratica sportiva.
2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani
ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle
normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni
preventive.
3. Campagne informative devono essere altresi’ effettuate per dare
adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni nell’esercizio della pratica
sportiva.
Art. 17

Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico,
sono emanate speciali disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
dei soggetti disabili.
Art. 18

Disciplina transitoria

1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed
ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, in
occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i
soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2010

Il Sottosegretario di Stato
con delega allo Sport
Crimi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi